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STATUTO ASSOCIATIVO

- Art. 1 
E' costituita l'associazione denominata: RICERCHE FORTIFICAZIONI ALTOMEDIEVALI.

- Art. 2 
L'associazione non persegue fini di lucro.

- Art. 3 
L'associazione ha lo scopo di favorire la conoscenza delle fortificazioni tardoantiche altomedievali, sviluppando attività interdisciplinari di ricerca, di studio, di divulgazione e di tutela sui siti fortificati e sui loro territori. In particolare, l'associazione si farà promotrice di ricerche sul campo, di incontri di studio, di pubblicazioni, di attività divulgative, avvalendosi anche della collaborazione di singoli studiosi e di enti scientifici e territoriali.

- Art. 4 
L'associazione ha sede in Piazza Cesare Battisti 11, 38015, Lavis (TN).

- Art. 5 
Dell'associazione fanno parte soci onorari, soci ordinari e soci associati.

Possono essere soci onorari personalità che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo della ricerca nel campo delle fortificazioni altomedievali ed all'affermazione dell'associazione. 


Possono essere soci ordinari, oltre ai fondatori, tutti coloro che svolgono ricerca attiva portando un contributo scientifico nel campo delle fortificazioni tardoantiche altomedievali.

Possono essere soci associati tutti coloro che, pur non svolgendo attività nel campo delle fortificazioni tardoantiche altomedievali, abbiano dato o intendano dare un contributo allo sviluppo di queste attività e, per un periodo non superiore a tre anni, coloro che frequentano corsi universitari o siano interessati alle discipline afferenti allo studio delle fortificazioni tardoantiche altomedievali.

I soli soci ordinari hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche sociali.

- Art. 6 
Le persone fisiche che intendono far parte dell'associazione, devono essere presentate da due soci ordinari ed inoltrare domanda al presidente, allegando un curriculum personale.

Nel caso di istituzioni o enti, il presidente degli stessi inoltrerà domanda al presidente allegando statuto e/o regolamento.

L'ammissione di nuovi soci viene successivamente deliberata dall'assemblea.

- Art. 7 
Sono organi dell'associazione: il presidente, il consiglio e l'assemblea dei soci.

- Art. 8 
Il presidente viene eletto dal consiglio e rimane in carica per non più di sei anni. Rappresenta legalmente l'associazione e dà esecuzione ai deliberati del consiglio. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un membro del consiglio da lui delegato.

- Art. 9 
I membri del consiglio, da un minimo di tre ad un massimo di sette, sono eletti fra i cultori delle diverse discipline, dall'assemblea dei soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio nomina, anche al di fuori del consiglio stesso, un tesoriere e un segretario.

Al consiglio sono affidati tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria al fine di perseguire gli scopi dell'associazione, tranne quelli che per legge sono attribuiti all'assemblea.

In particolare il consiglio delibera sulle quote associative.

- Art. 10 
L'assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno presso la sede sociale o in altro luogo indicato dall'avviso di convocazione. Essa è convocata dal presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno da rimettersi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Eventuali assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/5 dei membri attivi.

- Art. 11 
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione con la presenza di un numero qualsiasi di soci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei soci presenti e votanti. Ciascun socio non può intervenire con più di una delega.

- Art. 12 
Il patrimonio necessario all'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sarà costituito dalle quote sociali e da eventuali contributi e donazioni.

- Art. 13 
Le modalità di applicazione dello statuto saranno precisate da apposito regolamento che verrà adottato dall'assemblea.

- Art. 14 
Le modifiche dello statuto e del regolamento, previa approvazione della loro proponibilità da parte dell'assemblea generale, devono essere sottoposte al voto di tutti i membri attivi. Per l'approvazione è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti. 

   
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